I contratti di comodato gratuito devono essere registrati entro 20gg della data di stipula del contratto. Se il contratto viene registrato oltre quella data; allora dovranno essere versati, oltre all’imposta di registro dovuta, la sanzione e gli interessi legali previsti per legge (Ravvedimento operoso).
Se avete Windows potete scaricarvi la calcolatrice gratuita di DATOS per il calcolo della sanzione e gli interessi e la stampa del modello F24 ELIDE.
Sanzioni
L’importo della sanzione viene calcolato in percentuale sull’imposta di registro dovuta. Le percentuali da utilizzare dipendono del tempo trascorso tra la data di stipula o di decorrenza se antecedente + 20gg e la data di registrazione:
- € 20,00 entro i 30gg
- € 24,00 entro i 90gg
- € 30,00 entro l’anno
- € 34,29 entro i due anni
- € 40,00 oltre i due anni
Il pagamento della sanzione va fatto utilizzato il modello F23 con il codice tributo 671T
Interessi
Gli interessi legali vanno calcolati sull’importo dell’imposta di registro dovuta tra la data di stipula + 20 gg e la data di registrazione.
Per calcolare gli interessi legali potete utilizzare gratuitamente la calcolatrice gratuita di DATOS.
Il codice da utilizzare nel modello F23 per gli interessi è 731T.
DATOS offre anche dei corsi teorici/pratici sulle locazioni immobiliari.
In caso di registrazione comodato entro l’anno, perchè considera il 12% dell’imposta e non il 24%?
Quale normativa lo stabilisce?
Grazie
Le percentuali di sanzione per il mancato pagamento dell’imposta di registro sono state dimezzate dal decreto Legge n. 185/2008, convertito in legge n.2/2009.
per le sanzioni e gli interessi per tardiva registrazione del comodato va utilizzato l’F23?
Si. Il contratto di comodato non è un contratto di locazione, quindi “viaggia” sul vecchio F23 anziché il F24 ELIDE.
per la registrazione di un contratto di fitto entro 1 anno, l f24 elide va compilato con i codici 1500 – 1507 e 1508.. ma nella sezione dell’anno di riferimento si deve mettere l anno corrente o l anno di inizio contratto cioè l anno precedente?
Se si tratta di una REGISTRAZIONE del contratto va messo l’anno di registrazione del contratto.
Se la marca da bollo ha una data successiva rispetto alla data del contratto, cosa devo fare?
Vi preghiamo di leggere il seguente articolo:
https://affitti.wordpress.com/2016/06/03/ravvedimento-operoso-dellimposta-di-bollo/
Per un contratto di comodato gratuito della durata di 5 anni, la registrazione del contratto deve essere fatta una sola volta o ogni anno?
Alla registrazione perché l’imposta è determinata in misura fissa
Salve. Se la marca da bollo riporta la stessa data della stipula ma la registrazione avviene il giorno successivo a tale data(nonostante la prenotazione, non mi e’ stato possibile registrare causa pochi operatori “operativi” e dunque chiusura dell’ufficio)…cosa succede???? Grazie x l’eventuale attenzione.
Se data sulla marca da bollo è uguale o antecedente alla data di stipula allora non ci sono problemi
Buon giorno. La sanzione per ritardato pagamento si applica anche ai comodati per beni strumentali (ad uso commerciale)? Mi hanno detto che esiste una risoluzione del Ministero delle Finanze n. 301400 dd 07/02/1979 (che non riesco a trovare in rete…visto l’anno) dove si dice che i contratti di comodato hanno la loro validità dalla data di sottoscrizione e non dalla data dell’effettivo inizio del rapporto. Mi sapete dare delucidazioni in merito?
Ringrazio per la gentile attenzione.
La sanzione viene applicata per il ritardo nella registrazione indipendentemente dell’oggetto del comodato (strumentale o no).
Il ritardo viene calcolato dalla data di stipula se antecedente a quella di decorrenza del comodato oppure dalla data di decorrenza nel caso la stipula venga fatta dopo.
Buongiorno, devo procedere alla registrazione di un contratto di comodato con data decorrenza 01/01/2012. Pensavo di far pagare la sanzione di € 40,00, in quanto registrato oltre due anni. All’agenzia delle entrate mi hanno detto di non pagare le sanzioni perchè sono passati più di 5 anni. Per voi è corretto? Grazie
La prescrizione, in diritto civile, sugli importi insoluti è di 5 anni.